Licenze e autorizzazioni

Licenze e autorizzazioni

     Licenze e autorizzazioni   LIC/2883/2016 AUG/3901/2016

                                                  

 

Allegato A alla delibera n. 129/15/CONS

 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L’OFFERTA AL PUBBLICO

DI SERVIZI POSTALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

“Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

“decreto legislativo” : il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;

“Regolamento”: il presente regolamento per il rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l’offerta al pubblico di servizi postali;

“Disciplinare”: il provvedimento adottato dal Ministero che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza;

“Direttiva generale”: la direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi adottata dall’Autorità con delibera n. 413/14/CONS del 29 luglio 2014;

“servizi postali”: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali, inclusi quelli rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale postale;

“servizio universale postale”: le prestazioni di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza, come descritte nell’articolo 3 del decreto legislativo;

“servizi postali a valore aggiunto”: servizi riconducibili al servizio universale postale caratterizzati da prestazioni supplementari anche se relative a singole fasi del servizio postale (es. consegna nelle mani del destinatario, garanzia di recapito ad una determinata ora, ritiro a domicilio, conferma dell’avvenuta consegna, possibilità di cambio di indirizzo, tracciamento elettronico);

licenza individuale”: il titolo rilasciato dal Ministero, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo, che abilita il soggetto interessato ad offrire servizi postali rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale postale;

autorizzazione generale”: il titolo, previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo, che, previa istanza del soggetto interessato, abilita quest’ultimo ad offrire servizi postali non rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale postale, decorso un determinato periodo di tempo;

autorizzazione generale ad effetto immediato”: l’autorizzazione generale che abilita il soggetto interessato ad offrire servizi postali non rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale postale contestualmente alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio di attività;

soggetti abilitati”: le imprese che forniscono uno o più servizi postali in qualità di titolari di una licenza individuale o di un’autorizzazione generale;

sedi proprie”: tutte le sedi, operative o mandatarie, dei soggetti abilitati, in cui si forniscono servizi postali;

sedi operative”: le sedi dei soggetti abilitati, ulteriori rispetto alla sede principale, in cui si forniscono i servizi postali;

sedi mandatarie”: le sedi appartenenti a soggetti giuridicamente distinti da quelli abilitati in cui viene svolta, in nome e per conto di questi ultimi e sulla base del titolo abilitativo da questi posseduto, attività relativa alla fase di raccolta e al ritiro degli invii postali da parte degli utenti;

utenti”: le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi postali in qualità di mittente o destinatario;

attività di solo trasporto”: lo svolgimento di attività relative alla fase di trasporto che non comprendano lo svolgimento di altre attività inquadrabili nelle fasi della sequenza dei servizi postali come definiti alla lettera g).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ed a quelle contenute nelle delibere adottate dall’Autorità nel settore postale.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce il regime giuridico della licenza individuale e dell’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi postali, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo.

 

 

CAPO II LICENZA INDIVIDUALE

Articolo 3

Servizi postali assoggettati alla licenza individuale

 

E’ soggetta al rilascio di una licenza individuale l’offerta al pubblico di singoli servizi postali, non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo.

Il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1.

Il rilascio della licenza individuale non è richiesto per l’attività di solo trasporto.

 

Articolo 4

Modalità di rilascio della licenza individuale

 

La domanda per il rilascio della licenza individuale è presentata al Ministero in base all’apposito modello previsto dal Disciplinare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

Il Ministero provvede al rilascio della licenza individuale entro novanta giorni dalla ricezione della domanda in base alla procedura stabilita nel Disciplinare.

 

Articolo 5

Requisiti per il rilascio della licenza individuale

 

I soggetti legittimati a presentare la domanda per il rilascio della licenza individuale sono quelli che hanno la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE). Il rilascio della licenza individuale a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, né in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

La licenza individuale non può essere rilasciata a imprese individuali o società che non abbiano come oggetto della loro attività l’esercizio di servizi postali, come dichiarata ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.

La licenza individuale non può essere rilasciata a soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

 

iscrizione nel registro delle imprese per attività postale, individuata dal corrispondente codice ATECO;

non essere incorsi in una delle ipotesi di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

essere in regola con gli obblighi contributivi per il personale dipendente impiegato;

essere in regola con il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza individuale ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e al comma 4, lettere a), b) e c), mediante il deposito di apposita documentazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 4, lettera c), relativo alla regolarità contributiva nei confronti dell’Inps e dell’Inail, è verificato dal Ministero con modalità telematiche ed in tempo reale al momento del rilascio della licenza individuale nonché successivamente, con cadenza annuale.

Il possesso del requisito di cui al comma 4, lettera d), è provato mediante il deposito della ricevuta di pagamento dei contributi versati.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti forniscono le seguenti informazioni:

dati identificativi dell’impresa e del rappresentante legale, incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

numero e tipo di licenze o di autorizzazioni eventualmente possedute e conseguite in altri paesi dello SEE;

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale applicato ai dipendenti e numero di dipendenti divisi in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge;

numero e localizzazione delle eventuali sedi operative;

denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie;

struttura organizzativa: descrizione delle attrezzature per la lavorazione della posta e dei locali aperti al pubblico; descrizione delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti operativi che si intende utilizzare; descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di segretezza della corrispondenza;

servizi che si intendono offrire (o singola fase del servizio);

data di inizio di attività.

In aggiunta alle informazioni di cui al comma 8, i soggetti che svolgono anche la fase di distribuzione degli invii postali (i.e. il servizio di recapito) forniscono le seguenti informazioni: indicazione delle zone di copertura geografica del servizio; indicazione del numero di dipendenti addetti al servizio di recapito; indicazione della frequenza con cui verrà svolta la distribuzione; descrizione del servizio di giacenza degli invii non recapitati.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti trasmettono anche i seguenti documenti:

i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati nel fornire il servizio;

il bilancio dell’ultimo esercizio;

Ogni modifica dei requisiti, delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda e dei documenti trasmessi, di cui al comma 10, è comunicata al Ministero secondo le modalità previste dal Disciplinare.

 

Articolo 6

Obblighi connessi al rilascio della licenza individuale

 

I soggetti titolari di licenza individuale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi essenziali di carattere generale:

impiegare personale che non abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale;

essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalle contrattazioni collettive di lavoro di riferimento vigenti nel settore postale;

adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio di impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;

effettuare il versamento dei contributi riguardanti l’attività di verifica e controllo svolta dal Ministero sulla permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza individuale ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo;

comunicare ai sensi dell’articolo 5, comma 11, ogni eventuale modifica dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza;

contribuire alle spese di funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo;

contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo;

I soggetti titolari di licenza individuale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi a tutela dell’utente:

esporre in tutte le sedi proprie i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati nel fornire il servizio;

predisporre e pubblicare la carta dei servizi in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia;

 

rispettare le disposizioni della Direttiva generale e dei successivi provvedimenti adottati in materia.

I soggetti titolari di licenza individuale sono, infine, tenuti al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

pubblicare e trasmettere all’Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti;

fornire, su richiesta dell’Autorità o del Ministero, dati e documenti sull’attività svolta per gli studi del settore di rispettiva competenza;

comunicare ai sensi dell’articolo 5, comma 11, ogni eventuale modifica delle informazioni fornite e della documentazione trasmessa al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza.

 

Articolo 7

Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza individuale

 

L’Autorità propone al Ministero di disporre:

la sospensione della licenza fino a novanta giorni quando il licenziatario nell’arco temporale di tre anni violi per tre volte gli obblighi previsti dall’articolo 6;

la revoca della licenza quando le tre violazioni commesse nel triennio riguardino specificamente gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6;

Le violazioni di cui al comma 1 danno luogo a sospensione o revoca della licenza individuale quando risultino accertate con provvedimento sanzionatorio ovvero con atto di contestazione qualora il trasgressore si sia avvalso dell’istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

L’Autorità, accertata nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi da parte del medesimo licenziatario, chiede al Ministero di diffidare il licenziatario dal violare nuovamente gli obblighi di cui all’articolo 6, ammonendolo che un’ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione o della revoca della licenza.

Il Ministero, ricevuta la proposta dell’Autorità di cui al comma 1, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il termine per l’adozione del provvedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

 

CAPO III AUTORIZZAZIONE GENERALE

 

Articolo 8

Servizi postali assoggettati all’autorizzazione generale

 

E’ soggetta al conseguimento di un’autorizzazione generale l’offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo.

L’autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l’offerta dei servizi postali di cui al comma 1 e per l’offerta di servizi postali a valore aggiunto.

L’esercizio di casellari privati per la distribuzione degli invii di corrispondenza (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo) è soggetto ad autorizzazione generale ad effetto immediato.

L’autorizzazione generale non è richiesta per l’attività di solo trasporto.

 

Articolo 9

Modalità di conseguimento dell’autorizzazione generale

 

L’autorizzazione generale si consegue decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Ministero di un’istanza redatta in base all’apposito modello previsto dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

La procedura per conseguire l’autorizzazione generale è stabilita nel Disciplinare.

L’autorizzazione generale ad effetto immediato si consegue contestualmente alla presentazione al Ministero di una segnalazione certificata di inizio di attività, redatta in base all’apposito modello previsto dal Disciplinare, e recante:

la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4;

le informazioni di cui all’articolo 10, comma 8, lettere a), b), g) ed h);

i documenti di cui all’articolo 10, comma 9, lettera a).

 

Articolo 10

Requisiti per il conseguimento dell’autorizzazione generale

 

I soggetti legittimati a presentare l’istanza per il conseguimento dell’autorizzazione generale sono quelli che hanno la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE). Il rilascio dell’autorizzazione generale a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, né in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento

 

di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

L’autorizzazione generale non può essere conseguita da imprese individuali o società che non abbiano come oggetto della loro attività l’esercizio di servizi postali come dichiarata ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.

L’autorizzazione generale non può essere conseguita dai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Al momento della presentazione dell’istanza, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

iscrizione nel registro delle imprese per attività postale, individuata dal corrispondente codice ATECO;

non essere incorsi in una delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

essere in regola con gli obblighi contributivi per il personale dipendente impiegato;

essere in regola con il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e al comma 4, lettere a), b) e c), mediante il deposito di apposita documentazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 4, lettera c), relativo alla regolarità contributiva nei confronti dell’Inps e dell’Inail, è verificato dal Ministero con modalità telematiche ed in tempo reale al momento del conseguimento dell’autorizzazione generale nonché successivamente, con cadenza annuale.

Il possesso del requisito di cui al comma 4, lettera d), è provato mediante deposito della ricevuta di pagamento dei contributi versati.

Al momento della presentazione dell’istanza, i richiedenti forniscono le seguenti informazioni:

dati identificativi dell’impresa e del rappresentante legale, incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

numero e tipo di licenze o di autorizzazioni eventualmente possedute e conseguite in altri paesi dello SEE;

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale applicato ai dipendenti e numero di dipendenti divisi in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge;

numero e localizzazione delle eventuali sedi operative;

 

denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie;

struttura organizzativa: descrizione delle attrezzature per la lavorazione della posta e dei locali aperti al pubblico; descrizione delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti operativi che si intende utilizzare; descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di segretezza della corrispondenza;

servizi che si intendono offrire (o singola fase del servizio);

data di inizio di attività.

Al momento della presentazione dell’istanza, i richiedenti trasmettono anche i seguenti documenti:

i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati nel fornire il servizio;

il bilancio dell’ultimo esercizio;

Ogni modifica dei requisiti, delle informazioni fornite al momento della presentazione dell’istanza e della documentazione trasmessa, di cui al comma 9, è comunicata al Ministero secondo le modalità previste dal Disciplinare.

 

Articolo 11

Obblighi connessi al conseguimento dell’autorizzazione generale

 

Il soggetto titolare di un’autorizzazione generale è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi essenziali di carattere generale:

impiegare personale che non abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale;

essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalle contrattazioni collettive di lavoro di riferimento vigenti nel settore postale;

effettuare il versamento dei contributi riguardanti l’attività di verifica e controllo svolta dal Ministero sulla permanenza dei requisiti richiesti per il conseguimento dell’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo;

comunicare ai sensi dell’articolo 10, comma 10, ogni eventuale modifica dei requisiti posseduti al momento della presentazione dell’istanza per il conseguimento dell’autorizzazione generale;

contribuire alle spese di funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo;

contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale, ove sussistano i presupposti indicati dal considerando 27 della direttiva n. 2008/6/CE e dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo.

Il soggetto titolare di un’autorizzazione generale è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi a tutela dell’utente:

 

esporre in tutte le sedi proprie i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati per fornire il servizio;

predisporre e pubblicare la carta dei servizi in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia;

rispettare le disposizioni della Direttiva generale e i successivi provvedimenti adottati in materia.

Il soggetto titolare di un’autorizzazione generale è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

pubblicare e trasmettere all’Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti;

fornire, su richiesta dell’Autorità o del Ministero, dati e documenti sull’attività svolta per gli studi del settore di rispettiva competenza;

comunicare ai sensi dell’articolo 10, comma 10, ogni eventuale modifica delle informazioni fornite e della documentazione trasmessa al momento della presentazione dell’istanza per il conseguimento dell’autorizzazione generale.

 

Articolo 12

Procedure di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione generale

 

L’Autorità propone al Ministero di disporre:

la sospensione dell’autorizzazione generale fino a novanta giorni quando il soggetto autorizzato nell’arco temporale di tre anni violi per tre volte gli obblighi previsti dall’articolo 11;

la revoca dell’autorizzazione generale quando le tre violazioni commesse nel triennio riguardino specificamente gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11.

Le violazioni di cui al comma 1 danno luogo a sospensione o revoca dell’autorizzazione generale quando risultino accertate con provvedimento sanzionatorio ovvero con atto di contestazione qualora il trasgressore si sia avvalso dell’istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

L’Autorità, accertata nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi da parte del medesimo autorizzato, chiede al Ministero di diffidare l’autorizzato dal violare nuovamente gli obblighi di cui all’articolo 11, ammonendolo che un’ulteriore violazione degli obblighi integrerà i presupposti della sospensione o della revoca dell’autorizzazione generale.

Il Ministero, ricevuta la proposta dell’Autorità di cui al comma 1, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il termine per l’adozione del provvedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. L’autorizzato può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

 

CAPO IV CONTRIBUTI

 

Articolo 13

Contributi per l’istruttoria, i controlli e le verifiche del Ministero

 

Il soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale è tenuto, ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo, al pagamento di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero:

per l’istruttoria per il rilascio della licenza individuale o il conseguimento dell’ autorizzazione generale;

per l’attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza individuale o il conseguimento dell’autorizzazione generale.

 

Articolo 14

Contributi per il funzionamento dell’Autorità

 

1. Il soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale è tenuto a contribuire alle spese di funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis del decreto legislativo.

 

Articolo 15

Contributi al fondo di compensazione

 

Il soggetto titolare di licenza individuale è tenuto a contribuire al fondo di compensazione degli oneri di servizio universale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo.

Il soggetto titolare di autorizzazione generale è tenuto a contribuire al fondo di compensazione degli oneri di servizio universale ove sussistano i presupposti previsti dal considerando 27 della direttiva 2008/6/CE e dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo.

 

CAPO V CONTROLLI

 

Articolo 16

Controlli sui titolari delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali

 

Il Ministero svolge controlli periodici per la verifica della permanenza dei requisiti posseduti dal titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale al momento della presentazione della domanda o dichiarazione.

L’Autorità svolge controlli periodici per la verifica del rispetto degli obblighi imposti ai titolare di una licenza individuale o di un’autorizzazione generale.

I controlli e le verifiche sull’assolvimento degli obblighi sono eseguiti dall’Autorità secondo le modalità previste dalla delibera n. 220/08/CONS, e successive modifiche, che disciplina le procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità.

Nello svolgimento dell’attività ispettiva di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo convenzioni all’uopo previste.

 

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 Disciplina transitoria

 

I soggetti già abilitati (licenziatari o autorizzati) alla data di entrata in vigore del Regolamento possono proseguire la loro attività fino alla data di pubblicazione del Disciplinare nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 6 e 11 del Regolamento.

I soggetti che presentano la domanda prima della pubblicazione del Disciplinare e che vengono abilitati sulla base delle disposizioni previgenti svolgono la loro attività fino alla data di pubblicazione del Disciplinare nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 6 e 11 del Regolamento.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Disciplinare, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a conformare i loro titoli abilitativi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del Regolamento seguendo l’apposita procedura prevista dal Disciplinare.

 

Articolo 18 Sanzioni

 

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

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