Info utili Spedireperte

Info utili Spedireperte

La determinazione del valore in dogana si basa sul Codice Doganale dell'Unione (CDU - Regolamento UE 952/2013, artt. 70-74) e sulle novità introdotte dalla Riforma Doganale UE.

Regola Generale: Il Metodo del Valore di Transazione

Il criterio primario per determinare il valore doganale è il valore di transazione (Art. 70 CDU), ovvero il prezzo effettivo pagato o da pagare per le merci importate, adeguato con specifici elementi.

$$\text{Valore in Dogana} = \text{Prezzo della Merce} + \text{Elementi da Aggiungere} - \text{Elementi da Escludere}$$

1. Elementi da aggiungere (Art. 71 CDU)

  • Spese di trasporto, assicurazione e movimentazione sostenute fino al punto d'ingresso nel territorio doganale dell'UE (reso CIF / CPT).

  • Commissioni di vendita e mediazione (escluse le commissioni di acquisto).

  • Costo di imballaggi e recipienti.

  • Beni o servizi forniti dal compratore a titolo gratuito o a costo ridotto (es. stampi, progetti, apporti tecnici).

  • Royalties e diritti di licenza relativi alla merce importata.

2. Elementi da escludere (Art. 72 CDU)

  • Spese di trasporto e assicurazione dopo l'ingresso nel territorio dell'UE.

  • Dazi doganali e imposte italiane/UE pagate all'importazione.

  • Spese per lavori di costruzione, montaggio o assistenza tecnica eseguiti dopo l'importazione.

  • Interessi finanziari legati all'acquisto.

Metodi Secondari (Art. 74 CDU)

Se il valore di transazione viene respinto o non è applicabile (es. campioni gratuiti, vendite tra parti correlate con prezzo alterato), si applicano in ordine gerarchico:

  1. Valore di transazione di merci identiche

  2. Valore di transazione di merci similari

  3. Metodo deduttivo (prezzo di vendita finale nell'UE meno costi/margini)

  4. Metodo del valore calcolato (costo di produzione + profitto/spese generali)

  5. Metodo del "fallback" / criteri ragionevoli (basato su dati disponibili compatibili con le norme GATT/OMC)

Principali Novità Operative

  • Abolizione della franchigia dazi di 150 € per l'e-commerce: Le spedizioni di modico valore destinate ai consumatori UE sono soggette a dazio doganale, superando la storica esenzione dei 150 €.

  • Dazio forfettario transitorio (e-commerce B2C): Per semplificare lo sdoganamento dei pacchi di basso valore, si applica una tariffa forfettaria (3 € per voce merceologica).

  • Prezzi provvisori e contenziosi (Giurisprudenza CGUE C-72/24 e C-73/24): La Corte di Giustizia UE ha confermato che il valore di transazione resta il criterio primario anche in presenza di un prezzo concordato come provvisorio.

  • Non è consentito il ricorso diretto ad elaborazioni statistiche o banche dati senza prima esaurire la verifica dei costi reali sostenuti.

  • Semplificazioni Art. 73 CDU: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prevede l'autorizzazione a determinare forfettariamente determinati elementi del valore (es. noli o royalties) per gli operatori con flussi ricorrenti.

 

Il calcolo e la gestione dei dazi doganali variano sostanzialmente in base al soggetto destinatario (Persone Fisiche / Privati vs Aziende / Titolari di Partita IVA) e alla natura della spedizione.

Persone Fisiche (Acquisti Privati B2C e Regali P2P)

1. Acquisti e-Commerce B2C (da Marketplace extra-UE)

  • Abolizione della franchigia dazi di 150 €: È stata completamente eliminata la storica esenzione dei dazi doganali per i pacchi di valore inferiore a 150 €.

  • Dazio forfettario transitorio: Per le spedizioni e-commerce con valore intrinseco fino a 150 €, si applica un dazio forfettario fisso di 3 € per articolo/categoria merceologica.

  • Contributi aggiuntivi: A questo si sommano il contributo nazionale di 2 € per pacco e il contributo di gestione UE per coprire i costi dei controlli doganali.

  • Responsabilità della piattaforma: Nella maggior parte dei casi, i marketplace e-commerce (es. Temu, Shein, AliExpress, Amazon extra-UE) gestiscono il dazio e l'IVA all'incasso tramite il regime IOSS (Import One Stop Shop), evitando al consumatore di pagare costi aggiuntivi alla consegna.

  • Ordini sopra i 150 €: Si applica il dazio ordinario calcolato sulla voce tariffaria specifica (TARIC) e la dichiarazione doganale standard.

  • IVA: Si applica sempre al 22% (o aliquota ridotta) su qualsiasi valore.

2. Spedizioni tra Privati (Regali / P2P)

  • Franchigia a 45 €: Le spedizioni occasionali "da privato a privato" prive di carattere commerciale restano esenti da dazio e da IVA se il valore totale non supera i 45 €.

  • Sopra i 45 €: Si applicano dazio ordinario o forfettario e IVA sull'intero valore.

Aziende e Liberi Professionisti (Importazioni B2B)

Per gli operatori economici, l'importazione richiede una gestione strutturata e contabile degli oneri doganali.

1. Base di Calcolo e Calcolo dei Dazi

  • Calcolo su base CIF: Il dazio B2B si calcola sul Valore in Dogana = Prezzo della merce + Spese di trasporto e assicurazione fino al punto d'ingresso UE (artt. 70-71 CDU).

  • Aliquota TARIC: Varia dallo 0% oltre il 15% in base alla voce doganale (codice HS a 8/10 cifre) e all'origine della merce (accordi di libero scambio / dazi preferenziali).

  • IVA all'importazione: L'IVA (generalmente 22%) viene applicata sul (Valore in Dogana + Dazio + eventuali spese accessorie fino a destinazione).

2. Adempimenti e Semplificazioni B2B

  • Codice EORI: Obbligatorio per qualsiasi operazione di sdoganamento nell'Unione Europea.

  • Detraibilità dell'IVA: L'IVA pagata in dogana (attestata dal prospetto di riepilogo contabile rilasciato dall'Agenzia delle Dogane) è un credito d'imposta detraibile nella contabilità aziendale. Il dazio, invece, rappresenta un costo puro di importazione.

  • Regimi sospensivi: Le aziende possono avvalersi del Deposito Doganale (differimento di dazi e IVA finché la merce non viene immessa in consumo) o dell'Ammissione Temporanea / Perfezionamento Attivo.

  •  

  • Documenti Necessari per Esportazione

  • Fattura proforma o fattura commerciale in 5 copie
  • Dichiarazione libera esportazione
  • Etichette di spedizione da attaccare sul pacco
  • Copia documento mittente
  • Copia documento destinatario

 

1. Documentazione Commerciale

  • Fattura Commerciale (Commercial Invoice): Emessa in lingua inglese (o nella lingua del Paese di destinazione). Deve riportare espressamente la non imponibilità IVA (es. Art. 8, D.P.R. 633/72 per l'Italia), oltre a:

    • Anagrafica completa di mittente e destinatario (con P.IVA ed EORI)

    • Descrizione dettagliata della merce e relativo valore unitario/totale

    • Codice Doganale (Voce TARIC / HS Code) a 6, 8 o 10 cifre

    • Termini di resa della spedizione (Incoterms)

    • Valuta di transazione

  • Fattura Pro Forma: Utilizzata solo per spedizioni non commerciali (campioni gratuiti, resi, riparazioni, materiale promozionale). Deve indicare un valore figurativo ("Value for customs purposes only").

  • Packing List (Lista dei Colli): Specifica il contenuto dettagliato di ogni singolo collo, compresi numero di pacchi, peso netto, peso lordo e dimensioni volumetriche.